Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 30/03/1998 n. 61

6. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto- legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 1995 n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74, e successive modificazioni, viene prorogato al 31 dicembre 1998. 6-bis. Per l'intervento a tutela delle condizioni statiche del complesso monumentale di San Costanzo al Monte, sito nella provincia di Cuneo, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni a favore dell'amministrazione provinciale di Cuneo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali. 6-ter. Il termine del 30 giugno 1998, di cui al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1996 n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996 n. 677, è prorogato al 31 dicembre 1999. 6-quater. Il termine del 31 dicembre 1997, di cui al comma 1 dell'articolo 5ter del decreto-legge 3 maggio 1995 n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995 n. 265, come modificato dall'articolo 7-ter del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, è prorogato al 31 dicembre 1998. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 1997. 6-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, le parole: "entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". 6-sexies. Gli interventi di difesa e sistemazione idraulica sui corsi d'acqua di competenza del Magistrato per il Po ricompresi nel piano stralcio PS45 redatto ai sensi del comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995 n. 22, possono essere delegati agli enti locali e territoriali interessati. A tal fine il presidente del Magistrato per il Po, con proprio decreto, prov vede al conferimento della delega per ogni singolo intervento, fissando le modalità per la gestione. 6-septies. All'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8 ''Sviluppo dell'esportazione e della domanda esterà', ai titolari di aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli che intendono rilocalizzare la propria attività, si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente alle disposizioni relative alla possibilità di accedere ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, nonchè il comma 5 del presente articolo". 6-octies. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1-bis, lettera c), del decreto- legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, come modificato dall'articolo 11 del decretolegge 29 dicembre 1995 n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996 n. 74, e al fine di consentire alle imprese danneggiate che hanno presentato la domanda al Mediocredito centrale S.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1997, di ottenere la concessione dei contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, il Mediocredito centrale S.p.a. è autorizzato ad utilizzare, nel limite di lire 3.500 milioni, le somme residue assegnategli per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995 n. 35, e successive modificazioni e integrazioni. 6-novies. Per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po, con particolare riguardo a quelle ubicate nei comuni di Mezzani Bocca d'Enza, sito nella provincia di Parma, e Sommo con Porto, frazione di San Daniele Po, sito nella provincia di Cremona, il Magistrato per il Po è autorizzato ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza.

Art. 23-bis- Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle zone della Sicilia occidentale interessate dagli eventi sismici del 1968.

1. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, è sostituito dai seguenti: "11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987 n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987. 11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonchè degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice".

2. Gli oneri relativi alle funzioni statali trasferite ai sensi del comma 1 faranno carico ai comuni interessati sulle somme già autorizzate per la ricostruzione dell'edilizia abitativa danneggiata dal sisma del 1968.

Art. 23-ter- Semplificazione delle procedure per il completamento della ricostruzione nelle regioni Basilicata e Campania, interessate dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982.

1. Le regioni Basilicata e Campania possono emanare norme di semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione delle abitazioni private nelle zone delle due regioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, in modo organicamente raccordato con le disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990 n. 76, e nella legge 23 gennaio 1992 n. 32, tenendo conto dei seguenti criteri ed obiettivi:

a) attribuire interamente ai comuni la gestione delle attività di ricostruzione;

b) favorire la piena utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate ai comuni, dando priorità alla ricostruzione delle abitazioni danneggiate dal sisma di nuclei familiari effettivamente abitanti in strutture abitative mobili.

2. Le regioni e gli enti locali possono integrare con propri fondi le risorse finanziarie messe a disposizione dallo Stato per il completamento della ricostruzione.

3. I comuni, ai fini dell'accelerazione degli interventi strettamente connessi al completamento della ricostruzione, possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14, commi 1, 3, 8 e 12, del presente decreto, in quanto applicabili.

Art. 23-quater- Semplificazione delle procedure per la ricostruzione delle zone della Sicilia interessate agli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990.

1. Al fine di accelerare l'opera di ricostruzione delle zone interessate dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1991 n. 433, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettere a) e b) sono aggiunti i seguenti periodi: "Nei casi in cui la ricostruzione in sito non sia possibile per ragioni urbanistiche, geologiche o per il rispetto della vigente normativa tecnica antisismica, può essere autorizzato, rispettivamente nei limiti del contributo spettante, l'acquisto di immobili esistenti che abbiano caratteristiche compatibili con la destinazione dell'immobile distrutto o danneggiato, e siano stati edificati o adeguati nel rispetto della normativa sismica vigente. Conseguentemente l'area di risulta della costruzione preesistente è acquisita a titolo gratuito, previa demolizione a cura del comune, al patrimonio comunale."

b) al comma 2, lettera i-ter) dopo la parola: "immobili" sono aggiunte le seguenti: "da parte dei comuni".

2. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 1997 n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997 n. 228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale comitato tecnico, nominato dal presidente della regione siciliana sentito il Dipartimento della protezione civile, predispone altresì il piano degli interventi da realizzare con le disponibilità residue accertate ai sensi del comma 1, lettera a), del presente articolo, e provvede alla revisione del programma di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991 n. 433, precedentemente approvato. La regione siciliana approva il programma e individua per ciascun intervento il soggetto attuatore.

3. Per tutti gli interventi infrastrutturali, sugli edifici privati, pubblici, di culto e di interesse storico, artistico e monumentale di cui alla legge 31 dicembre 1991 n. 433, e successive modificazioni, e per quelli derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 26 luglio 1996 n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996 n. 496, la regione siciliana, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche interessate possono avvalersi delle procedure di cui all'articolo 14 commi 1, 3, 8, 12 e 14, del presente decreto e di cui all'articolo 76, comma 1, della legge della regione siciliana 1 settembre 1993 n. 25, senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

Art. 23-quinquies- Misure contro gli incendi boschivi

1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone e cose, connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale e in particolare con gli effetti del sisma nelle aree delle Marche e dell'Umbria, è autorizzata l'acquisizione da parte del Corpo forestale dello Stato di velivoli ad ala rotante all'importo complessivo di spesa derivante dai limiti di impegno quindicennali di lire 15.000 milioni nel 1998, di lire 15.000 milioni nel 1999 e di lire 5.000 milioni nel 2000.

2. Il Ministero per le politiche agricole provvede a rimborsare direttamente agli istituti bancari gli oneri per capitale ed interessi derivanti da mutui e da altre operazioni finanziarie relative all'acquisto di cui al comma1.

3. Per le esigenze connesse all'attuazione del programma di cui al comma 1 e per quelle di accasermamento, ammodernamento, realizzazione di nuove basi e di formazione del Corpo forestale dello Stato, è altresì autorizzata la spesa di lire 4.400 milioni nel 1999 e lire 2.700 milioni nel 2000.

 

Pagina 8/9 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional